Faq

Domande frequenti 

I trapianti di organi e tessuti sono una delle dimostrazioni più rilevanti del progresso della medicina nella cura di un grande numero di malattie per le quali non esiste alcuna soluzione alternativa. 

I progressi delle tecniche chirurgiche e la scoperta di nuovi farmaci che migliorano la tolleranza dell’organo trapiantato nel ricevente, hanno fatto sì che migliaia di malati possano beneficiare con successo dei trapianti. Tuttavia la scarsità di organi donati è, al momento, il principale ostacolo alla crescita del numero di trapianti e ancora oggi, purtroppo, molti malati muoiono o vivono con tante limitazioni perché l’offerta di organi e di tessuti per il trapianto è insufficiente.

Grazie alla Legge 1 aprile 1999 n. 91, l’Italia ha sviluppato un modello efficace per la donazione e il trapianto di organi che ha permesso al nostro paese di raggiungere una buona posizione a livello europeo. Tuttavia la domanda di trapianti di organi continua a essere fortemente sproporzionata rispetto all’offerta. Per questo è necessario continuare ad informare correttamente e sensibilizzare le persone sul fatto che la collaborazione di ciascuno di noi in questo campo è fondamentale per poter diminuire il divario tra la disponibilità e la necessità di organi.

Grazie alla Legge 1 aprile 1999 n. 91, l’Italia ha sviluppato un modello efficace per la donazione e il trapianto di organi che ha permesso al nostro paese di raggiungere una buona posizione a livello europeo. Tuttavia la domanda di trapianti di organi continua a essere fortemente sproporzionata rispetto all’offerta. Per questo è necessario continuare ad informare correttamente e sensibilizzare le persone sul fatto che la collaborazione di ciascuno di noi in questo campo è fondamentale per poter diminuire il divario tra la disponibilità e la necessità di organi.

Ti proponiamo alcune risposte alle domande più frequenti, con l’invito a rivolgere tutte le altre ai Coordinatori al prelievo e alla donazione presenti in tutte le Aziende ospedaliere e ASL

Ti proponiamo alcune risposte alle domande più frequenti, con l’invito a rivolgere tutte le altre ai Coordinatori al prelievo e alla donazione presenti in tutte le Aziende ospedaliere e ASL

Grazie alla Legge 1 aprile 1999 n. 91, l’Italia ha sviluppato un modello efficace per la donazione e il trapianto di organi che ha permesso al nostro paese di raggiungere una buona posizione a livello europeo. Tuttavia la domanda di trapianti di organi continua a essere fortemente sproporzionata rispetto all’offerta. Per questo è necessario continuare ad informare correttamente e sensibilizzare le persone sul fatto che la collaborazione di ciascuno di noi in questo campo è fondamentale per poter diminuire il divario tra la disponibilità e la necessità di organi.

Ti proponiamo alcune risposte alle domande più frequenti, con l’invito a rivolgere tutte le altre ai Coordinatori al prelievo e alla donazione presenti in tutte le Aziende ospedaliere e ASL

Domande frequenti

Per aderire all'AIDO è sufficiente seguire le istruzioni riportate alla pagina INFORMAZIONI PER L’ISCRIZIONE ALL’A.I.D.O.

Dal 26 settembre 2021 è possibile iscriversi ad AIDO, oltre che con atto olografo, anche in modalità digitale, tramite SPID e tramite firma digitale, direttamente dal sito internet www.aido.it e dall’App di AIDO, ai sensi dell’art.65 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82. 

Iscrivendosi ad AIDO si manifesta contestualmente il consenso alla donazione di organi e tessuti del proprio corpo a scopo di trapianto e dopo la propria morte, ai sensi dell’art. 4 e dell’art.23 della Legge 1 aprile 1999 n.91.

No, secondo la Legge n. 91 del 1 Aprile 1999 i minorenni non possono essere iscritti come donatori di organi. Prima dell'approvazione di tale legge questo era possibile, ma dal 1999 l’AIDO ha dovuto procedere ad una revisione dell’archivio eliminando tutti i donatori minorenni. 

Infatti, in base alla stessa legge, per i minori di età la dichiarazione di volontà in ordine alla donazione è manifestata dai genitori esercenti la potestà. In caso di non accordo tra i due genitori non è possibile procedere alla manifestazione di disponibilità alla donazione. Non è consentita la manifestazione di volontà in ordine alla donazione di organi per i nascituri, per i soggetti non aventi la capacità di agire nonché per i minori affidati o ricoverati presso istituti di assistenza pubblici o privati.

Il principio del silenzio assenso (capo II, legge 1 aprile 1999, n.91) non è ancora stato attuato.. In questo periodo transitorio, la legge stabilisce il principio del consenso o dissenso esplicito, per cui ad ogni persona maggiorenne è data la possibilità di dichiarare validamente la propria volontà scegliendo una delle modalità di seguito indicate:

  • iscrivendosi all’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule (AIDO);
  • presso l’ufficio anagrafe dei Comuni che hanno già attivato il servizio di registrazione della dichiarazione di volontà;
  • presso gli appositi sportelli dell’Azienda sanitaria locale (ASL) di appartenenza;
  • con il tesserino blu inviato dal Ministero della Salute nel 2000 o le tessere predisposte dalle Associazioni di donatori e di pazienti;
  • con una dichiarazione in carta libera completa di tutti i dati personali, datata e firmata. 

La dichiarazione depositata presso l’AIDO, gli uffici anagrafe del Comune e le ASL è registrata e consultabile attraverso il Sistema Informativo Trapianti (SIT), a differenza delle dichiarazioni sul tesserino blu e quella in carta libera, le quali ultime pertanto vanno conservate tra i propri documenti personali e non danno un tracciamento completo della volontà nel caso in cui vengano perse.

In mancanza di una esplicita dichiarazione espressa in vita da parte del defunto, gli aventi diritto (il coniuge non separato o il convivente more uxorio o, in mancanza, figli maggiorenni o, in mancanza, i genitori ovvero il rappresentante legale) devono essere supportati dal personale ospedaliero al momento della morte del loro caro perché possano esprimere l’interpretazione della volontà del defunto. Tali soggetti possono presentare eventualmente anche opposizione scritta al prelievo entro la fine del periodo di accertamento di morte. L’opposizione non è consentita se dai documenti personali o dalle dichiarazioni di cui sopra e dai documenti personali risulti che il soggetto abbia espresso volontà favorevole al prelievo di organi e tessuti. Il prelievo non può essere effettuato se viene presentata una dichiarazione autografa del potenziale donatore, contraria alla donazione, successiva alla precedente dichiarazione favorevole. 

Il trapianto è un’efficace terapia per alcune gravi malattie che colpiscono gli organi o tessuti del corpo umano e che non sono curabili in altro modo. Grazie all’esperienza acquisita negli ultimi anni il trapianto consente al paziente una durata e una qualità di vita che nessun’altra terapia è in grado di garantire. Non tutti i pazienti che necessitano di trapianto però possono riceverlo a causa dello scarso numero di donatori.

I donatori di organi e tessuti sono: 

  1. Persone di qualunque età che, dopo essere state curate nelle Unità di Terapia Intensiva in ospedale, purtroppo muoiono a causa di una lesione primitiva e irreversibile al cervello (emorragia, trauma cranico, aneurisma, ecc.) o di un prolungato arresto cardiaco che ha provocato al cervello un irreparabile danno da mancanza di ossigeno al cervello, causando la morte del paziente.
  2. Persone che hanno avuto un arresto cardiaco, sono state tempestivamente soccorse e curate in un Centro Specialistico Cardiologico con l’ausilio di una macchina che sostituisce temporaneamente il cuore e i polmoni e, nel caso le cure non siano andate a buon fine, muoiono per arresto cardiaco. In questo caso, essendo gli organi nutriti dal sangue che circola grazie alla macchina, una volta accertata la morte per arresto cardiaco (elettrocardiogramma piatto per 20 minuti) possono donare gli organi e i tessuti.
    Tutti gli organi sono prelevabili. In presenza di malattie infettive trasmissibili o altre malattie, l’idoneità dell’organo al trapianto è scrupolosamente valutata dai medici con specifici esami. In qualche caso, la malattia di uno o più organi non pregiudica l’utilizzazione di altri organi o tessuti per il trapianto.

Solo ed esclusivamente dopo la morte della persona e dopo che ne sia stata accertata e certificata la morte.

  1. L’accertamento e la certificazione di morte a causa di una lesione cerebrale sono effettuati da  un collegio di tre medici (medico legale, anestesista rianimatore, neurofisiopatologo) diversi dal medico curante del reparto e indipendenti dall’équipe che effettuerà il prelievo e il trapianto. Questi medici accertano la cessazione totale e irreversibile di ogni attività del cervello per un periodo di osservazione della durata  di almeno 6 ore.
  2. L’accertamento e la certificazione di morte a causa di un arresto cardiaco viene effettuata da un medico utilizzando un elettrocardiogramma che deve essere” piatto” per almeno 20 minuti continuativi.

Le confessioni religiose sono favorevoli alla donazione degli organi?

La maggioranza delle religioni o confessioni religiose occidentali sostengono senza alcun dubbio la donazione e il trapianto degli organi, in quanto lasciano libero l’individuo di decidere. La Chiesa Cattolica ha sottolineato in molte occasioni che la donazione degli organi è un atto supremo di generosità, carità e amore. Altre religioni, fra cui quella Ebraica, Islamica e dei Testimoni di Geova non pongono nessuno ostacolo alla donazione e al trapianto.

Il trapianto di organi in Italia viene eseguito solamente negli ospedali pubblici provvisti di autorizzazione Regionale o Ministeriale verificabile e rinnovabile ogni 4 anni ed è totalmente gratuito per il ricevente, in quanto a carico del SSN

No, è illegale vendere o comprare organi umani. La donazione degli organi e tessuti è un atto anonimo e gratuito di solidarietà. Non è possibile alcun tipo di remunerazione economica e non è consentito conoscere l’identità del donatore e del ricevente.

Assolutamente sì in quanto l’accertamento e la certificazione di morte sono un atto obbligatorio per la Legge Italiana e vengono effettuati in tutti i casi di morte indipendentemente dalla volontà di donazione degli organi. La donazione rappresenta un’opportunità che viene proposta solo dopo la certezza della morte della persona

I medici hanno l’obbligo deontologico di curare prima le persone e cercare di salvarle dalla morte; poi se le cure non ottengono il risultato sperato e se la persona deceduta era disponibile alla donazione, utilizzano i suoi organi per curare altre persone bisognose di un trapianto. Non vi è nessun interesse ad effettuare un trapianto in più da parte dei medici perché i trapianti in Italia sono gratuiti, si effettuano solo in ospedali pubblici autorizzati e i medici che li effettuano non ricevono compensi aggiuntivi visto che il percorso di donazione e trapianto è assolutamente trasparente.

Gli organi che si possono prelevare sono i reni, il fegato, il cuore, il pancreas, i polmoni e l’intestino, mentre i tessuti sono le cornee, il tessuto osseo, le cartilagini, i tendini, la cute, le valvole cardiache, i vasi sanguigni.

Vengono esclusi da qualsiasi tipo di prelievo pazienti persone decedute con:

  • alcuni tipi di tumori maligni in atto, tranne alcune precise eccezioni e dopo accurata valutazione da parte di medici esperti che intervengono con una “second opinion”;
  • infezioni sistemiche sostenute da microorganismi per i quali non esistono una diagnosi precisa e nessuna opzione terapeutica praticabile;
  • malattie da prioni accertate.

No, gli organi se ben funzionanti possono essere donati da persone di qualsiasi età anche molto avanzata; l’idoneità degli organi al trapianto viene verificata dai medici al momento del decesso del donatore.

Gli organi possono essere prelevati nelle sale operatorie di tutti gli ospedali pubblici e privati accreditati dalla Regione o dal Ministero, da équipe medico-chirurgiche che operano nel
più grande rispetto del corpo del defunto. Dopo il prelievo, il corpo del defunto viene ricomposto accuratamente ed è a disposizione dei congiunti per le procedure relative alla sepoltura, tranne nel caso che sia a disposizione della magistratura in caso di morte per cause non naturali.

Gli organi prelevati vengono trapiantati ai pazienti selezionati tra tutti quelli iscritti in lista di attesa. La selezione del ricevente è effettuata in base a criteri oggettivi e trasparenti (compatibilità clinica ed immunologica) che favoriscono la massima riuscita del trapianto. I tessuti prelevati vengono conservati in banche appositamente attrezzate e accuratamente controllati e verificati  prima di essere trapiantati sul ricevente

Con la collaborazione del CNT

La Legge n. 91 del 1 Aprile 1999  ha istituito una struttura nazionale di indirizzo e di coordinamento, denominata Centro Nazionale Trapianti (CNT). 

Questo organismo, posto a governo della Rete Nazionale Trapianti, ha il compito di tenere le liste delle persone in attesa di trapianto, di fissare i criteri e di procedere all’assegnazione degli organi con particolare riferimento alle
urgenze, di stabilire il fabbisogno nazionale e le linee guida per i Centri Regionali. 

Gestisce la lista delle emergenze e urgenze e la lista dei riceventi in età pediatrica per cui tali liste sono liste di attesa Nazionali.

Il  Centro svolge le sue funzioni con il sostegno della Consulta tecnica permanente per i trapianti, di cui l’AIDO fa parte, che ha il compito di predisporre gli indirizzi tecnico-operativi per lo svolgimento delle attività di prelievo e di trapianto. Insieme a questi due organismi vengono istituiti i Centri regionali o interregionali per i trapianti, che hanno il compito di coordinare la raccolta, la trasmissione dei dati delle persone in attesa di trapianto, i rapporti tra centri di rianimazione e le strutture per i prelievi e i trapianti e di procedere all’assegnazione degli organi sulla base dei criteri fissati dal Centro Nazionale Trapianti.

Le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende ospedaliere hanno nominato il Coordinatore locale al prelievo, un medico responsabile dell’attività di donazione di organi e tessuti, che ha anche  il compito di curare i rapporti con i familiari dei donatori e al quale è possibile rivolgersi per ogni informazione. Le associazioni di volontariato sono chiamate a svolgere un ruolo di supporto per l’informazione.

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