Ministero della Salute – Decreto 11 marzo 2008

Integrazione del Decreto 8 aprile 2000 sulla ricezione delle dichiarazioni di volontà dei cittadini circa la donazione di organi a scopo di trapianto. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, con particolare riguardo agli articoli 4, 5, comma 1, 7 e 23, rispettivamente concernenti la dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione, le disposizioni di attuazione delle norme sulla dichiarazione di volontà, i principi organizzativi sui prelievi e sui trapianti di organi e di tessuti e le disposizioni transitorie;
Visto il decreto ministeriale in data 8 aprile 2000, contenente disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto;
Visto, in particolare, l’art. 2 del citato decreto ministeriale che al comma 2 individua le strutture sanitarie deputate alla raccolta della predetta dichiarazione di volontà;
Ritenuto opportuno prevedere l’ampliamento dei punti di ricezione della dichiarazione di volontà, al fine di favorire la promozione della cultura della donazione degli organi, coinvolgendo i comuni e i centri di riferimento regionali per i trapianti nelle attività di accettazione della dichiarazione di volontà, in aggiunta alle strutture menzionate nel suindicato art. 2, comma 2, del decreto ministeriale dell’8 aprile 2000;
Vista la nota del 29 febbraio 2008, con la quale il presidente dell’Associazione nazionale comuni italiani ha espresso la propria condivisione sulla proposta avanzata dal direttore del Centro nazionale trapianti, in merito a tale iniziativa;

DECRETA



Art. 1. Dopo l’art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 8 aprile 2000, citato nelle premesse, e’ inserito il seguente comma: «2-bis. Le attività di ricezione e trasmissione delle dichiarazioni di volontà di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono essere svolte anche dai comuni, singoli od associati, previa convenzione con l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, con cui sono individuate le modalità organizzative ed i criteri di ripartizione della spesa connessi alle menzionate attività, e dai Centri di riferimento regionali per i trapianti, di cui all’art. 10 della legge 1° aprile 1999, n. 91. La conservazione e la trasmissione delle dichiarazioni di volontà può avvenire tramite l’utilizzo di supporti informatici.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2008
Il Ministro: Turco

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